Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 mag 1959
Le indennità liquidate dal 1 luglio 1957 fino alla entrata in vigore del presente decreto, a favore degli iscritti al Fondo che hanno cessato dal servizio e di tutti gli altri aventi diritto a termini dell'art. 13 del regolamento, sono integrate, col pagamento agli interessati della eventuale differenza in più che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;225#art-3