Art. 2

In vigore dal 5 mag 1959
L'indennità di cui agli , lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768, tenuto conto delle modifiche ad essa apportate coi decreti Presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, è corrisposta all'avente diritto, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura ed alle condizioni del citato art. 11: agli impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli ordinari ed aggiunti L. 40.000 per ogni anno di servizio; al personale ausiliario ed operaio dei ruoli ordinari ed aggiunti L. 30.000 per ogni anno di servizio; all'impiegato, iscritto al Fondo, che muore o che lascia il servizio per invalidità permanente prima del conseguimento del diritto a pensione, è concessa sulla indennità spettantegli una maggiorazione del 50%. In caso di morte dell'iscritto, è concessa alla vedova o ai figli conviventi ed a carico, oltre quanto è previsto dall'art. 16 del regolamento vigente, una sovvenzione fissa di L. 100.000. La stessa sovvenzione fissa può essere concessa alla vedova ed eventualmente ai figli invalidi a qualsiasi proficuo lavoro, del pensionato che decede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;225#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo