Art. 4

In vigore dal 31 dic 1958
I quantitativi di frumento, che risultano arrivati nel territorio doganale dello Stato entro il 31 dicembre 1957, per essere importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonché dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati entro la stessa data, e che non poterono beneficiare delle disposizioni stabilite dal decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, modificato con il decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 656, in quanto entro tale data non furono espletate le formalità previste per il reintegro, sono ammessi al beneficio di cui ai decreti Presidenziali sopraindicati, purchè le operazioni doganali si compiano non oltre il 31 marzo 1959.
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Art. 4 Modificazioni al regime daziario temporaneo. — Testo vigente | Portale Normativo