Art. 3
In vigore dal 31 dic 1958
Il regime daziario stabilito per i prodotti di cui ai precedenti articoli rimarrà in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105, e sostituisce il regime daziario temporaneo per gli stessi prodotti attualmente in vigore, riportato nella suddetta tariffa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1101#art-3