Art. 2
In vigore dal 31 dic 1958
Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1101#art-2