Art. 4

In vigore dal 12 nov 1958
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1958 GRONCHI MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 97. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-13;955#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto convenzionato di professore universitario di ruolo nell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo