Art. 2

In vigore dal 12 nov 1958
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-13;955#art-2

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