Art. 1
In vigore dal 12 nov 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 12 giugno 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Pisa il 13 settembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-13;955#art-1