Capo V›Sez. 1
Art. 50
Promozione a magistrato di tribunale
In vigore dal 26 set 1958
La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.
Il parere è comunicato all'interessato e al Ministro.
L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-50