Capo VSez. 1

Art. 50

Promozione a magistrato di tribunale

In vigore dal 26 set 1958
La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza. Il parere è comunicato all'interessato e al Ministro. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo