Capo V›Sez. 1
Art. 52
Produzione dei titoli nei con corsi e negli scrutini
In vigore dal 26 set 1958
La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell'art. 158, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma è adottato dal Comitato di presidenza.
Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli articoli 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-52