Art. 3
In vigore dal 28 ago 1958
La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più province.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1958
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO -
TAMBRONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 157. - DI PRETORO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;797#art-3