Art. 3

In vigore dal 28 ago 1958
La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più province. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1958 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - TAMBRONI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 157. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;797#art-3

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