Art. 1
In vigore dal 28 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, con cui fu istituita in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione locale per la pesca fluviale e lacuale;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, con il quale furono devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni in materia di pesca, già spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad esclusione di quelle relative alle acque interne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;797#art-1