Art. 2
In vigore dal 28 ago 1958
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del Genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera g) del presente articolo durano in carica tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;797#art-2