Art. 2

In vigore dal 28 ago 1958
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale. Fanno parte di ciascuna Commissione: a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio; b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste; d) il capo dell'Ufficio del Genio civile; e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio; f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva; g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci. I membri di cui alla lettera g) del presente articolo durano in carica tre anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;797#art-2

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