Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliTitolo ICapo I

Art. 7

In vigore dal 17 ago 1958
Su proposta della Facoltà, approvata dal Consiglio di amministrazione, previo consenso del Ministro per la pubblica istruzione, possono essere tenuti corsi diretti a fini speciali, al termine dei quali vengono rilasciati attestati di frequenza o, se comportano prove di esami, attestati di profitto. Lo svolgimento di detti corsi e ogni altra modalità sono determinati volta per volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo