Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliTitolo ICapo I

Art. 5

In vigore dal 17 ago 1958
Ogni insegnamento deve essere impartito in un numero di ore adeguato alle sue esigenze, ma in ogni caso non inferiore alle tre ore settimanali. Per i lettorati tre ore settimanali per corso fino ad un massimo di dodici ore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-5

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