Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli›Titolo I›Capo I
Art. 7
7 / 50In vigore dal 17 ago 1958
Su proposta della Facoltà, approvata dal Consiglio di amministrazione, previo consenso del Ministro per la pubblica istruzione, possono essere tenuti corsi diretti a fini speciali, al termine dei quali vengono rilasciati attestati di frequenza o, se comportano prove di esami, attestati di profitto. Lo svolgimento di detti corsi e ogni altra modalità sono determinati volta per volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-7