Art. 3
In vigore dal 22 apr 1958
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 43. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;375#art-3