Art. 1
In vigore dal 22 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;
Ritenuta la necessità di stabilire il prezzo di vendita del sale comune per l'industria casearia;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all' della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, è stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;375#art-1