Art. 2
In vigore dal 13 giu 1966
Il sale comune destinato all'industria casearia, per essere venduto al prezzo di cui all' dev'essere previamente sofisticato con l'aggiunta di sostanze che lo rendano inidoneo ad altro uso alimentare.
Tale sale può essere venduto al prezzo di cui all' anche non sofisticato purchè venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;375#art-2