Art. 4
In vigore dal 23 lug 1958
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 1. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;646#art-4