Art. 1
In vigore dal 23 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 30 ottobre 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;646#art-1