Art. 2
In vigore dal 23 lug 1958
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;646#art-2