Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette›Titolo VII
Art. 155
Tenuta dell'albo e disciplina dell'iscrizione
In vigore dal 1 gen 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sara' diversamente stabilito, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore".
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che "Sono o restano abrogati: [...] l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645#art-tud-155