Testo Unico delle Leggi sulle imposte diretteTitolo VII

Art. 154

Abrogato

Riduzione d'imposta per le società finanziarie

In vigore dal 1 gen 1974
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sara' diversamente stabilito, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645#art-tud-154

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