Art. 3
In vigore dal 19 apr 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 19. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-22;343#art-3