Art. 1
In vigore dal 19 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Agli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 presso la medesima od altre amministrazioni statali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, con esclusione dell'applicazione della proporzione di cui al primo comma dell'art. 8.
Tali disposizioni si applicano anche a quelli tra detti impiegati che abbiano ottenuto l'inquadramento in gruppo diverso dall'originario, purchè prima del 24 giugno 1951, ovvero in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi prima di tale data, anche se i decreti di nomina siano in data posteriore.
Gli impiegati di cui ai precedenti commi saranno ammessi a partecipare ad esami di idoneità riservati, da bandire entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
Da tali esami sono esonerati gli impiegati di cui al primo e al secondo comma del presente articolo che avessero già conseguito l'idoneità negli esami normali di concorso per l'avanzamento al grado 6° dei gruppi B e C o di idoneità per l'avanzamento al grado 8° del personale delle stazioni.
Gli impiegati che risulteranno idonei negli esami di cui al terzo comma e gli impiegati indicati nel quarto comma saranno promossi in soprannumero.
La promozione al grado 6° dei gruppi B e C e al grado 8° del personale delle stazioni, che si effettueranno ai sensi dei precedenti commi, nonché le promozioni che gli impiegati di cui ai primi due commi avessero conseguito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno riportate, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate per gli stessi gradi in applicazione dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591.
I promossi saranno collocati nei ruoli con la suddetta anzianità secondo l'ordine di successione dei concorsi e degli scrutini nonché delle rispettive graduatorie.
Storico versioni
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