Art. 2
In vigore dal 19 apr 1958
Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, sono applicabili anche agli impiegati che, in servizio non di ruolo presso le Ferrovie dello Stato od altra Amministrazione statale, da data anteriore al 23 marzo 1939, siano stati immessi nei ruoli organici dell'Amministrazione ferroviaria in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi anteriormente al 24 giugno 1951, anche se i decreti di nomina siano di data posteriore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-22;343#art-2