Art. 4

In vigore dal 14 gen 1958
Le somme dovute dalla Università di Firenze, concernenti il trattamento economico di attività del titolare del posto e il contributo per la costituzione del fondo per il trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sarà nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 156. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-08;1235#art-4

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