Art. 2
In vigore dal 14 gen 1958
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'ottica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-08;1235#art-2