Art. 3
In vigore dal 14 gen 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-08;1235#art-3