Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo

Art. 5

In vigore dal 11 apr 1958
La qualità di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall', per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A.C. nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome dell'A.C. Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio federale dell'Ae.C.I., entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa. La decisione del Consiglio federale dell'Ae.C.I. è definitiva. Il Consiglio direttivo dell'A.C. può infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero e della sospensione fino a un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-5-2

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