Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo
Art. 2
In vigore dal 11 apr 1958
I soci dell'A.C. sono distinti in:
a) aviatori
1) Soci effettivi <
b) ordinari
2) Soci aggregati
Sono ascrivibili alla categoria "aviatori" coloro che hanno conseguito uno dei brevetti aeronautici previsti dalla vigente legislazione o uno dei titoli equipollenti stabiliti dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.).
Sono ascrivibili alla categoria "ordinari" tutti gli altri aspiranti maggiorenni.
Sono ascrivibili alla categoria "aggregati" gli aspiranti minori di 21 anni non aviatori.
È lasciata facoltà agli A.C. di conferire speciali distinzioni ai soci che abbiano acquisito particolari benemerenze.
Tutti i soci dell'Associazione italiana dei Pionieri sono di diritto soci effettivi aviatori dell'A.C. nella cui circoscrizione risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci effettivi.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'A.C.
All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale oltre a una distinta quota di ammissione.
Storico versioni
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