Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo IX

Art. 43

In vigore dal 11 apr 1958
Le proposte di modifiche del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio federale o da rappresentanti di almeno la metà degli A.C. Le proposte di modifiche sono inviate al presidente dell'Ae.C.I., il quale entro trenta giorni dal ricevimento convoca l'assemblea per le relative deliberazioni. Per la validità di tali deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre quarti dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i membri, compresi i non intervenuti, e sono soggette alla approvazione del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo