Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VIII
Art. 38
In vigore dal 11 apr 1958
Il patrimonio dell'Ae.C.I. comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori di cui l'ente sia proprietario per acquisti, lasciti, donazioni.
I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti di istituto dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-38