Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VIII
Art. 37
In vigore dal 11 apr 1958
Agli uffici dell'Ae.C.I. sovrintende un segretario generale nominato dal Consiglio federale.
Il segretario generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) cura la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo e li controfirma;
b) coordina il lavoro di tutte le Commissioni consultive, alle cui sedute partecipa senza diritto a voto;
c) esercita tutte quelle altre funzioni che gli sono demandate dal regolamento organico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-37