Art. 37
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo VIII

Art. 37

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In vigore dal 11 apr 1958
Agli uffici dell'Ae.C.I. sovrintende un segretario generale nominato dal Consiglio federale. Il segretario generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a) cura la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo e li controfirma; b) coordina il lavoro di tutte le Commissioni consultive, alle cui sedute partecipa senza diritto a voto; c) esercita tutte quelle altre funzioni che gli sono demandate dal regolamento organico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-37