Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo
Art. 8
In vigore dal 11 apr 1958
L'assemblea è costituita da tutti i soci effettivi.
Hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi con anzianità di almeno quattro mesi.
I soci aviatori dispongono di quattro voti ciascuno.
I soci ordinari dispongono di un solo voto ciascuno.
L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria o straordinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-8-2