Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo

Art. 8

In vigore dal 11 apr 1958
L'assemblea è costituita da tutti i soci effettivi. Hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi con anzianità di almeno quattro mesi. I soci aviatori dispongono di quattro voti ciascuno. I soci ordinari dispongono di un solo voto ciascuno. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria o straordinaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-8-2

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