Art. 4

In vigore dal 27 dic 1957
Le somme dovute dall'Università di Torino, concernenti il trattamento economico di attività del titolare del posto ed il contributo per la costituzione del fondo per trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sarà nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 81. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1156#art-4

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