Art. 2

In vigore dal 27 dic 1957
È istituito, ai sensi dell' sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
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Art. 2 Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato, da destinarsi alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso l'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo