Art. 3

In vigore dal 27 dic 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1156#art-3

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