Art. 3

In vigore dal 25 dic 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 84. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1147#art-3

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