Art. 2
In vigore dal 25 dic 1957
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura albanese in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1147#art-2