Art. 1

In vigore dal 25 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge della Regione siciliana 11 dicembre 1953, n. 63; Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35; Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 4 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.
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