Art. 1

In vigore dal 19 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1931, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1957 è istituita in Genova una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale a indirizzo alberghiero di bordo "Marino Boccanegra" di Genova è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1483#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo