Art. 1
1 / 23In vigore dal 19 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1931, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1957 è istituita in Genova una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.
A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale a indirizzo alberghiero di bordo "Marino Boccanegra" di Genova è soppressa.
La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1483#art-1