Art. 9
In vigore dal 19 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; tecnica professionale; igiene professionale; merceologia ed enologia; contabilità e pratica commerciale; amministrazione alberghiera; corrispondenza; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnuola; dattilografia; calligrafia; geografia e organizzazione turistica; cultura marinara; voga, nuoto, segnalazioni marittime; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1483#art-9