Art. 2
In vigore dal 5 nov 1957
Il Prefetto di Reggio nell'Emilia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto della attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1957
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 88. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-02;925#art-2