Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 5 nov 1957
Il Prefetto di Reggio nell'Emilia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto della attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 88. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-02;925#art-2