Art. 1

In vigore dal 5 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la istanza in data 13 luglio 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Gombio del comune di Ciano d'Enza (Reggio nell'Emilia) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Castelnovo nè Monti; Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Ciano d'Enza in data 6 marzo 1948, n. 13 bis; del Consiglio comunale di Castelnovo nè Monti in data 30 agosto 1947, n. 35; della Deputazione provinciale in data 28 luglio 1948, n. 1635, e del Consiglio provinciale di Reggio nell'Emilia in data 13 ottobre 1902, n. 12, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 giugno 1957, n. 1104; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La frazione Gombio è distaccata dal comune di Ciano d'Enza ed aggregata al comune di Castelnovo nè Monti, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-02;925#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo