Art. 3

In vigore dal 26 lug 1957
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1957 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-14;515#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo