Art. 3
In vigore dal 26 lug 1957
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1957
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-14;515#art-3